Assegnazione fondi ex Legge Regionale n.12/1992 - Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione
La normativa di riferimento riguardo la "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" è rappresentata dalla L.R. 24/01/1992, n.12, dalla L.10/1977, dalla L.847/1964 e dalla L.865/1971.
Informazioni generali: all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all'art.12 della L.10/1977 è annualmente destinata una quota non superiore al 30% dei proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. La quota effettiva da determinarsi all'interno del limite massimo del 30%, viene annualmente stabilita da ogni comune in base alle necessità oggettive di esecuzione delle opere ed in conformità ai programmi di riparto approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio.
La richiesta deve essere presentata:
- al Sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno;
- dalle autorità competenti, secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa presente nel comune;
- allegando la documentazione del fabbisogno nonché i progetti delle opere comprensivo di computo metrico estimativo e relativo preventivo di spesa.
Sono ammessi a contributo gli interventi che interessano gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt.7 e 8 della Costituzione.
Il Servizio Segreteria Amministrativa si occupa dell'esame delle richieste di assegnazione fondi presentate all'Amministrazione (utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio), della valutazione delle condizioni di ammissibilità delle stesse, delle modalità di erogazione dei fondi assegnati.
Per informazioni: Ufficio Affari Generali